1. Al fine di valorizzare il movimento umano razionale attivo, comunque finalizzato, e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è istituita la figura professionale del chinesiologo.
2. Il chinesiologo è il professionista in possesso della laurea in scienze motorie o di altre classi affini, rientranti nella tipologia dell'educazione fisico-sportiva, previste dell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.
3. L'ambito di intervento del chinesiologo è altresì esteso alle varie forme di ginnastica attiva, preparatoria, educativa e compensativa svolte nelle attività sportive e nelle attività di benessere psico-fisico e, in campo socio-sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria.
1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate anche dai laureati in discipline sportive e dell'educazione fisica presso università dei Paesi membri dell'Unione europea i cui titoli sono riconosciuti dall'ordinamento del Paese di appartenenza.
2. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare le attività di cui all'articolo 1 in Italia previa autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
1. I soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo ai sensi della presente legge possono esercitare la loro professione all'interno del sistema sanitario, del sistema socio-sanitario e nel settore delle attività psico-fisiche.
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie presso le strutture private, le medesime strutture devono essere dirette o gestite da soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.
1. Le strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione che dimostrino di comprendere nel proprio organico un dirigente con la qualifica di chinesiologo cui sono affidati la responsabilità tecnico-scientifica delle attività svolte e il controllo del personale istruttore operante nella struttura. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a segnalare agli enti competenti la nomina di un dirigente in conformità a quanto disposto
1. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività esclusivamente di tipo fisico-motorio la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di laurea in scienze motorie, di diploma degli istituti superiori di educazione fisica o di laurea in discipline fisico-sportive rilasciata da un'università di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese estero riconosciuta in Italia.
2. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie che comprendono anche attività di tipo sportivo, la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di una laurea specialistica o di un master universitario di primo livello in scienze motorie o in discipline fisico-sportive o di titoli equivalenti rilasciati dalle università di cui al citato comma 1 e riconosciuti in Italia.
3. Qualora le attività esercitate dalle strutture di cui al comma 2 comprendono prestazioni di tipo riabilitativo, è fatto obbligo di impiegare le figure professionali specifiche previste dalla legislazione vigente in materia.
1. Al fine di ottimizzare la localizzazione e di razionalizzare lo svolgimento delle relative attività fisico-motorie, le regioni svolgono i necessari compiti di programmazione e di indirizzo in collaborazione con le associazioni professionali di categoria del territorio di competenza. Tali compiti sono espletati attraverso lo strumento delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e la dislocazione delle strutture private destinate alle citate attività, sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, delle esigenze della popolazione interessata e della opportunità di incentivare la diffusione delle medesime attività.
2. Le funzioni amministrative relative all'espletamento dei compiti di cui al comma 1 sono attribuite dalle regioni agli enti locali competenti.
1. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie sono attribuite alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta la chiusura definitiva della struttura.
1. Le associazioni sportive che intendono svolgere le attività fisico-motorie di cui alla presente legge sono tenute ai