PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale
del chinesiologo).

      1. Al fine di valorizzare il movimento umano razionale attivo, comunque finalizzato, e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è istituita la figura professionale del chinesiologo.
      2. Il chinesiologo è il professionista in possesso della laurea in scienze motorie o di altre classi affini, rientranti nella tipologia dell'educazione fisico-sportiva, previste dell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.
      3. L'ambito di intervento del chinesiologo è altresì esteso alle varie forme di ginnastica attiva, preparatoria, educativa e compensativa svolte nelle attività sportive e nelle attività di benessere psico-fisico e, in campo socio-sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria.

Art. 2.
(Norme per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo).

      1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate anche dai laureati in discipline sportive e dell'educazione fisica presso università dei Paesi membri dell'Unione europea i cui titoli sono riconosciuti dall'ordinamento del Paese di appartenenza.
      2. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare le attività di cui all'articolo 1 in Italia previa autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

 

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      3. Al fine di promuovere la diffusione della figura professionale del chinesiologo nell'ambito dell'Unione europea, il riconoscimento dei titoli validi per l'esercizio della professione, ai sensi della presente legge, può altresì essere effettuato mediante specifici accordi stipulati tra l'Italia e uno o più Paesi membri dell'Unione europea.
      4. Iniziative per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo possono altresì essere assunte dalle associazioni professionali di categoria nazionali sulla base di apposite piattaforme programmatiche.

Art. 3.
(Ambiti di svolgimento).

      1. I soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo ai sensi della presente legge possono esercitare la loro professione all'interno del sistema sanitario, del sistema socio-sanitario e nel settore delle attività psico-fisiche.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie presso le strutture private, le medesime strutture devono essere dirette o gestite da soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4.
(Gestione delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie).

      1. Le strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione che dimostrino di comprendere nel proprio organico un dirigente con la qualifica di chinesiologo cui sono affidati la responsabilità tecnico-scientifica delle attività svolte e il controllo del personale istruttore operante nella struttura. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a segnalare agli enti competenti la nomina di un dirigente in conformità a quanto disposto

 

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dal periodo precedente, entro un anno dalla medesima data.
      2. Gli esercenti delle attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di impiegare nelle loro strutture, con la qualifica di istruttori o di preparatori, oltre a soggetti con la qualifica di chinesiologo, esclusivamente soggetti in possesso di titoli professionali specifici rilasciati dalle regioni, da enti pubblici abilitati, dalle federazioni affiliate al Comitato olimpico nazionale ovvero da istituzioni universitarie o da federazioni sportive internazionali o di altri Paesi esteri. La responsabilità del controllo di tali titoli e delle modalità di impiego degli istruttori o preparatori è affidata al dirigente di cui al comma 1.

Art. 5.
(Tipologie di gestione).

      1. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività esclusivamente di tipo fisico-motorio la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di laurea in scienze motorie, di diploma degli istituti superiori di educazione fisica o di laurea in discipline fisico-sportive rilasciata da un'università di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese estero riconosciuta in Italia.
      2. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie che comprendono anche attività di tipo sportivo, la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di una laurea specialistica o di un master universitario di primo livello in scienze motorie o in discipline fisico-sportive o di titoli equivalenti rilasciati dalle università di cui al citato comma 1 e riconosciuti in Italia.
      3. Qualora le attività esercitate dalle strutture di cui al comma 2 comprendono prestazioni di tipo riabilitativo, è fatto obbligo di impiegare le figure professionali specifiche previste dalla legislazione vigente in materia.

 

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Art. 6.
(Compiti delle regioni).

      1. Al fine di ottimizzare la localizzazione e di razionalizzare lo svolgimento delle relative attività fisico-motorie, le regioni svolgono i necessari compiti di programmazione e di indirizzo in collaborazione con le associazioni professionali di categoria del territorio di competenza. Tali compiti sono espletati attraverso lo strumento delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e la dislocazione delle strutture private destinate alle citate attività, sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, delle esigenze della popolazione interessata e della opportunità di incentivare la diffusione delle medesime attività.
      2. Le funzioni amministrative relative all'espletamento dei compiti di cui al comma 1 sono attribuite dalle regioni agli enti locali competenti.

Art. 7.
(Funzioni di controllo).

      1. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie sono attribuite alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta la chiusura definitiva della struttura.

Art. 8.
(Associazioni sportive).

      1. Le associazioni sportive che intendono svolgere le attività fisico-motorie di cui alla presente legge sono tenute ai

 

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medesimi obblighi previsti per le strutture private, con l'esclusione dell'obbligo di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con le figure professionali indicate dalla medesima legge.
      2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere analoghe attività fisico-motorie a carattere privatistico, per le quali comunque è consentito il ricorso alle figure professionali indicate dalla medesima legge anche sotto forma di consulenze specifiche, purché sia garantito il possesso dei requisiti prescritti dalla medesima legge.